Roma - Alcune settimane fa
si è svolto a Varenna
un interessante convegno di giuristi, in cui tra le altre cose si è
discusso della prossima riforma della parte del Codice Penale che si
occupa di crimini informatici. Speravo che qualche addetto ai lavori
commentasse alcuni aspetti preoccupanti di questo documento
relativamente ai diritti civili in Rete ma, in sua assenza, tenterò di
sostituirlo.
Il documento guida della discussione è stato il
cosiddetto "Articolato Tanga", dal nome dell'autore principale.
Riassume il lavoro della Commissione Nordio, che sta studiando il
recepimento del trattato di Budapest ("Convenzione sulla
cybercriminalità" del 23/11/2001) e della recente Direttiva Europea
("Decisione Quadro relativa agli attacchi contro i sistemi di
informazione" del 19/4/2002) nella parte del codice penale italiano che
attualmente tratta la cybercriminalità ed i reati informatici.
Si
tratta di un documento interessante e ben scritto, che compie un
evidente sforzo per comprendere e spiegare il mondo della Rete ad un
uditorio che spesso lo conosce solo in maniera indiretta.
L'Articolato
Tanga contiene, a parere di chi scrive, alcuni punti estremamente
preoccupanti (per usare un eufemismo): due in particolare consistono
nella definizione di nuove fattispecie di reato
"Detenzione abusiva di strumenti informatici" e
"Uso illegale di dati criptati o steganografati".
Si
tratta di due fattispecie di dubbia e comunque non dimostrabile
efficacia nella repressione della criminalità, ma che possono
certamente essere usate ed abusate anche per limitare e reprimere il
diritto alla riservatezza ed alla libertà di espressione in Rete, e
quindi come strumento di pressione psicologica nei confronti dei
comportamenti di buona parte delle persone oneste che usano la rete
come strumento di lavoro e di realizzazione personale.
Ma prima
una parentesi doverosa per collocare quella che sarà una aspra critica
all'Articolato Tanga. Proprio all'inizio, l'autore cita due brani della
"Dichiarazione di indipendenza del Cyberspazio" di The Mentor (
John P. Barlow). Questo
documento,
che è fondamentale per chiunque voglia capire la Rete, e la cui lettura
è vivamente consigliata, ha una formulazione molto chiara e perentoria
che, ad una lettura superficiale, puo' essere confusa con ingenuità o
massimalismo.
Una maggiore attenzione, e magari una lettura
comparata con la ben più famosa "Dichiarazione di Indipendenza" degli
Stati Uniti permette invece di rivelare interessanti assonanze e punti
di contatto in termini di libertà e diritti civili, chiare anche a "non
informatici".
Il giudizio che l'autore dell'Articolato fornisce
è chiaro e lapidario. Dopo aver citato la frase di The Mentor: "Voi non
conoscete la nostra cultura, la nostra etica, e nemmeno i codici non
scritti che danno alla nostra società più ordine di quello che potrebbe
essere ottenuto dalle vostre imposizioni", l'autore commenta: "Se tanta
spocchia induce al sorriso chi tratta quotidianamente con criminali
efferati, nondimeno la questione è terribilmente seria".
Considerare
"spocchia" uno dei più famosi documenti della Rete a causa della sua
forma, lascia pensare che il contenuto venga giudicato irrilevante o
non sia stato nemmeno preso in considerazione. Questa sì è una
questione seria e preoccupante.
Ebbene, vorrei commentare che il
potere legislativo e quello giudiziario devono preoccuparsi prima di
tutto degli onesti cittadini detentori dei diritti civili sanciti nella
Costituzione della Repubblica Italiana, e pertanto indirizzare le loro
attività istituzionali non solo contro il criminale ed in difesa della
vittima del reato, ma anche tutelando tutti gli onesti ed innocenti. La
formulazione delle due fattispecie di reato prima menzionate è invece
quanto di più lontano possa immaginarsi da questo obbiettivo.
Cominciamo dalla
"Detenzione abusiva di strumenti informatici"La
fattispecie di reato, definito di tipo anticipatorio, sancisce la
illiceità del possesso di programmi destinati specificamente alla
realizzazione di crimini informatici. Il testo stesso dell'articolato
anticipa una critica elementare, facendo rilevare che la destinazione
d'uso "tipica" di un programma per elaboratore puo' non essere
questione facile da definire, essendo di tipo interpretativo.
Subito
dopo però giustifica la cosa sostenendo che esistono programmi di
funzionalità univoca (criminale), come i programmi di "Brute Force"
destinati al crack delle password.
Con ciò il giurista
considera dimostrata la sua tesi, mentre per qualunque informatico è
evidente che invece l'ha appena confutata. I programmi di brute
forcing, da "John the Ripper" in poi, fanno parte del set di strumenti
indispensabili di qualunque esperto di sicurezza od amministratore di
sistemi, che li usano per individuare gli utenti che hanno scelto
password deboli. Da domani quindi, se il futuro della legge italiana
sul cybercrime sarà modellato con questi ragionamenti, sarà galera
immediata per questi signori (io preferisco le arance, ricordatevelo se
mi verrete a trovare).
Passiamo adesso all'altra fattispecie,
"Uso illegale di dati criptati o steganografati",
definita così: "Chiunque al fine di organizzare, o commettere o
consentire che altri organizzino o commettano reati (...) trasmette,
mediante un sistema di informazione, dati informatici criptati o
steganografati".
Mentre il testo sembra diretto a colpire le
attività dei criminali e basta, in realtà colpisce anche i "fornitori"
di servizi di comunicazione, cui viene sottratto il controllo sulle
informazioni che trasmettono, in quanto crittografate. Poichè questi
fornitori di servizi non sono più solo impese, ma proprio nel caso di
servizi volti alla tutela della privacy e dei diritti civili in rete
sono singoli individui, spesso mossi da motivi idealistici ed
altruistici, ciò equivale a vietare di fatto la realizzazione di server
per la privacy, quali nodi
Tor,
Freenet o
remailer anonimi.
E
questo è il massimo effetto che il legislatore puo' ottenere, essendo
nell'impossibilità di vietare "tout court" i sistemi crittografici
visto che essi permeano ormai tutta l'informatica; pensiamo ad
applicazioni quali la firma digitale o l'e-commerce.
Si potrebbe
continuare, perchè l'articolato contiene altre questioni di base, quali
la parificazione tra immagini reali ed immagini virtuali al fine della
commissione di reati legati alla pornografia minorile, in cui quindi il
reato apparente e quello reale vengono kafkianamente equiparati, ma la
trattazione si allungherebbe molto.
Sono sicuro che l'Articolato
Tanga sia soprattutto il frutto di un lavoro onesto e professionale di
chi ha per scopo principale quello consentire la repressione dei reati.
Come in tutte le cose, la soluzione che verrà individuata dovrebbe
essere frutto del bilanciamento tra questi e quei giuristi e
legislatori che hanno il diritto, ed istituzionalmente anche il dovere,
di difendere i diritti civili costituzionali dei cittadini. Si tratta
pero' di una classe di persone che, particolarmente dopo l'11
settembre, pare andata in vacanza in tutto il mondo.
Chi può
allora fare da forza equilibratrice? Chi eviterà che vengano commessi
errori grossolani con risultati liberticidi e di incertezza del diritto
terrificanti?
Marco CalamariLe precedenti release di Cassandra Crossing sono qui